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Assenze per malattia - Calcolo del periodo di comporto - Superamento del periodo

Lavoro - Assenze per malattia - Calcolo del periodo di comporto - Superamento del periodo - Licenziamento legittimita'

Lavoro - Assenze per malattia - Calcolo del periodo di comporto - Superamento del periodo - Licenziamento legittimità (Corte di Cassazione, Sentenza n. 7730 del 23 aprile 2004)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 20 febbraio 2001 - che aveva accolto la domanda proposta da A. C. M. contro la (omissis) S.p.a., per sentirne dichiarare illegittimo (con ogni conseguenza, di cui all'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, cal. Statuto dei lavoratone) il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto per malattia, mentre rigettava la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:

il lavoratore é stato assunto obbligatoriamente, quale invalido del lavoro (ai sensi della legge n. 482 del 1908), e non possono, quindi, essere incluse - nel periodo di comporto - le assenze (di 57 giorni, dal 30 agosto al 25 ottobre 1996) per malattia (lombalgia) determinata dalla adibizione dello stesso lavoratore a mansioni (di saldatore tradizionale ad argon) incompatibili con !e sue condizioni di salute;

invero la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che "i vari episodi di lombalgia sofferti dal M. non possono non essere messi in relazione al danno vertebrale patito dallo stesso M. a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto nel 9985" - che ne ha determinato l'inclusione, quale invalido del lavoro appunto, nelle liste per il collocamento obbligatorio - e che la idoneità a saldare del medesimo lavoratore "é limitata ad operazioni al banco o comunque in posizione favorevole del tronco";

dalle deposizioni dei testi "più significativi" - per avere "lavorato insieme al M." (Crocefisso Muri, saldatore fino al 1990; Raffaele Vita, caposquadra fino al 1994; Cesare Canuti, lattoniere fino al 1994) - risulta che il medesimo lavoratore, per svolgere la propria attività, ha assunto, invece, "posture incongrue" - quali la "posizione eretta o da seduto, talvolta accosciato o piegato, anche senza il sollevamento di pesi" - che, secondo il c.t.u., "hanno potuto essere la causa (...) dell'assenza dal lavoro per la malattia documentata e denunciata" con le certificazioni mediche prodotte;

peraltro dalle deposizioni di altri testi, "anche se più favorevoli alla tesi della società, si evince pur sempre che la detta società sapeva dei problemi vertebrali che affliggevano il M. e, ciononostante, continuò ad adibirlo ad una attività (quella di saldatore) che certamente non gli era di, aiuto (tanto vero che nel 1997 decise di trasferirlo al magazzino)";

va, invece, confermato il rigetto della domanda dello stesso lavoratore - volta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute - in quanto, pur essendo stato "accertato il nesso di causalità tra !'attività lavorativa espletata e gli episodi temporanei di riacutizzazione della patologia lombare, che ebbero a determinare le assenze dal lavoro, non é stata fornita alcuna prova circa uno stabile e concreto peggioramento delle condizioni di salute del lavoratore, tale da concretizzare un danno effettivo alla salute".

Avverso la sentenza d'appello, la (omissis) S.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L'intimato A. C. M. resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONe Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale al ricorso principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c. p. c. ).

1.Con l'unico motivo del ricorso principale - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - la (omissis) S.p.a. censura la sentenza impugnata - per avere dichiarato illegittimo (con ogni conseguenza, di cui all'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, cal. Statuto dei lavoratori) il licenziamento intimato al proprio dipendente A. C. M. (attuale ricorrente incidentale), per superamento del periodo di comporto per malattia - sebbene inducessero ad opposta decisione, se prese in esame, le prove contrarie - rispetto a quelle selezionate dal giudice di merito e poste a base della propria decisione - specificamente ed analiticamente indicate nel ricorso, in dichiarato ossequio al principio di autosufficienza.

Il ricorso principale non è fondato.

2. Invero la fattispecie del recesso del datore di lavoro - per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cal. eccessiva morbilità) - si inquadra nello schema previsto ed é soggetta alle regole dettate (dall'art. 2110 c.c.), che prevalgono - per la loro specialità - sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa (art. 1256, comma 2, e 1464 c.c.), sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali (leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 e successive modifiche) - secondo la giurisprudenza (ora consolidata) di questa Corte (dopo le sentenze delle sezioni unite n, 2072, 2073, 2074180, vedine, per tutte, le sentenze della sezione lavoro n. 5413/2003, 5066/2000, 14065, 13992/99, 5927/96, 6601 /95, 3213/87, 3879/86, 5741, 4095, 2806/85, 5968, 1973/84, 4068, 3909, 1726/83, 1168/82) - con la conseguenza che, in dipendenza della prospettata specialità e del contenuto derogatorio di dette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cal. periodo comporto) - predeterminato dalla legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi oppure, nel difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa - e, dall'altro, che il superamento di quel limite é condizione sufficiente di legittimità del recesso - nel senso che non é all'uopo necessaria la prova dei giustificato motivo oggettivo (art.3 della legge n. 604 dei 1966), né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa (art. 1256, comma 2, e 1464 c.c.), né delta correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse (in tal senso é Cass., sez. un. n. 7755 dei 1998, sez, lav. n. 5413/2003, cit.) - senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali (vedi Cass. 5413/2003, 5927/96, cit. ).

3.Le assenze dei lavoratore per malattia non giustificano, tuttavia, il recesso dei datore di lavoro - in ipotesi di superamento dei periodo di comporto - ove l'infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro - in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme - incombendo, peraltro, al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia - che ha determinato l'assenza (e, segnatamente, l superamento dei periodo di comporto) -  ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n.5413/2003, 5066/2000, 11700, 6601/95).

4.In particolare, nell'ipotesi - che qui interessa - di rapporto d lavoro con invalido assunto obbligatoriamente (ai sensi della legge 12 aprile 1968, n. 482, applicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie), le assenze per malattie, collegate con lo stato di invalidità, non possono essere incluse - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.10769/94, 2302/90, 2848/87) - nel periodo di comporto, ai fini dei diritto alla conservazione dei posto di lavoro (a norma dell'art. 2110 c.c., cit.) - se l'invalido sia stato adibito (in violazione dell'art. 20 legge n. 482 dei 1968, cit.) a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche - in quanto l'impossibilità della prestazione lavorativa deriva, in tale caso, dalla violazione, da parte del datore di lavoro, dei prospettato obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore, che è gravato, tuttavia, dell'onere di provare (ai sensi dell'art. 2697 c.c.) gli elementi oggettivi della fattispecie - sulla quale si fonda la responsabilità contrattuale del datore di lavoro - dimostrandone, quindi, l'inadempimento, nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento stesso, il danno alla salute e le assenze dal lavoro, che ne conseguano.

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita, tuttavia, le censure, che le vengono mosse dal ricorrente, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.).

5. Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bens soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

Pertanto il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

In altri termini, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex art. 384, 2° comma, c.p.c.) nè, quindi, di scegliere la motivazione più convincente - tra quelle astrattamente configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente - ma deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi che, per quanto si é detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Lungi dal denunciare lacune o contraddizioni logiche - nella motivazione che sorregge l'accertamento di fatto, investito dal ricorso - il ricorrente, tuttavia, sembra prospettare - inammissibilmente - una ricostruzione diversa dei medesimi fatti, proponendone un giudizio valutativo, parimenti diverso.

La sentenza impugnata, comunque, non presenta vizi di motivazione, deducibili in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).

6.Infatti non é controverso che le assenze del lavoratore per malattia abbiano, nella specie, superato il periodo di comporto.

Al superamento hanno contribuito, tuttavia, assenze per malattie - che sono state determinate dall'adibizione del lavoratore, assunto obbligatoriamente quale invalido del lavora, a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute - siccome la sentenza impugnata ha accertato, sulla base delle risultanza di consulenza tecnica d'ufficio e di deposizioni dei testi - motivatamente ritenuti "più significativi" (per avere , sia pure in passato, lavorato insieme al M.) - senza, peraltro, trascurare le altre deposizioni testimoniali, dalle quali, anzi, ricava argomenti ulteriori a sostegno della propria tesi (quale la circostanza che "la(...) società sapeva .dei problemi vertebrali che affliggevano il M. e, ciononostante, continuò ad adibirlo ad una attività, quella di saldatore, che certamente non gli era di aiuto, tanto vero che nel 9997 decise di trasferirlo al magazzino").

Ora la motivazione - che sorregge il prospettato accertamento di fatto - non presenta lacune o contraddizioni logiche, peraltro neanche denunciate dalla società ricorrente, che - alle fonti di prova, discrezionalmente quanto motivatamente, selezionate dal giudice di merito e poste a fondamento della sentenza impugnata - contrappone, inammissibilmente, prove diverse - sia pure indicandone specificamente le risultanze, in ossequio rigoroso al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (sul quale, vedi, per tutte, Cass. n.16303, 13833, 12905, 12596, 12477/02, 14728, 6502, 4349/01) - e pretende che questa Corte fondi, sulle prove medesime, un proprio giudizio di merito - in ipotesi, più convincente - sebbene un giudizio siffatto esuli, per quanto si è detto, dai poteri istituzionali della stessa Corte.

Tanto basta per rigettare il ricorso principale, perché infondato.

Parimenti infondato risulta, tuttavia, il ricorso incidentale.

1.Con l'unico motivo del ricorso incidentale - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2087 c.c.) - A. C. M. censura la sentenza impugnata - per avergli negato il risarcimento del danno biologico, subito in dipendenza dell'adibizione a mansioni non confacenti alle proprie condizioni di salute - sebbene la società datrice di lavoro non avesse provato che "l'evento lesivo sia dipeso da fatti a lei non imputabili"; a fronte dell'accertamento circa il nesso di causalità tra il comportamento della stessa società e la malattia del lavoratore.

Il ricorso incidentale non è fondato.

2. In attesa della definizione legale - di carattere generale - di danno biologico e dei criteri per la liquidazione del risarcimento relativo, la definizione come "lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" - che ne viene data in via sperimentale (dall'articolo 13, comma1, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1989, n. 144; nonché, in sostanziale conformità, dall'articolo 5, comma 3, legge 5 marzo 2001, n. 57, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, in tema di assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli) - conferma che il danno stesso consiste nelle ripercussioni negative di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica - della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, per l'intera durata della sua vita residua, nel caso di invalidità permanente, oppure, nel caso di invalidità temporanea, finché la malattia risulti ancora in atto (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n_ 3414, 6291, 2775, 484/2003, 2589, 3434, 15289/2002, 8599/2001).

Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata laddove conferma il rigetto della domanda del lavoratore (ed attuale ricorrente incidentale), volta ad ottenere il risarcimento del danno alla salute (danno biologico), in quanto non risulta provato un "danno effettivo alla salute" - all'evidenza, resiste al ricorso incidentale, che censura la sentenza medesima, per avere negato la responsabilità della società datrice di lavoro (ed attuale ricorrente principale) - sotto il profilo, affatto diverso, che la società stessa non avrebbe provato che "l'evento lesivo sia dipeso da fatti a lei non imputabili" - senza investire, tuttavia, l'accertamento circa la mancanza di prova, appunto, della sussistenza di un "danno effettivo alla salute" - sebbene la decisione riposi, esclusivamente, proprio su tale accertamento.

Tanto basta per rigettare anche il ricorso incidentale, perché infondato.

Previa riunione, entrambi i ricorsi devono essere, quindi, rigettati. Sussistono giusti motivi (art. 92 c.p.c.), tuttavia, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione (art. 385, 1° comma, c.p.c.).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione