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Rapporto di lavoro - mansioni equivalenti nell'ambito della classificazione professionale raggiunti secondo il CCNL vigente

Rapporto di lavoro - mansioni equivalenti nell'ambito della classificazione professionale raggiunti secondo il CCNL vigente - danno da dequalificazione - dipendente tenuto inattivo - atti persecutori - cosiddetto mobbing - risarcimento per danno (Cassazione civile. Sezione lavoro, Sentenza n. 16040 del 13-06-2008)

Rapporto di lavoro - mansioni equivalenti nell'ambito della classificazione professionale raggiunti secondo il CCNL vigente - danno da dequalificazione - dipendente tenuto inattivo - atti persecutori - cosiddetto mobbing - risarcimento per danno (Cassazione civile. Sezione lavoro, Sentenza n. 16040 del 13-06-2008)

Cassazione civile. Sezione lavoro, Sentenza n. 16040 del 13-06-2008

Svolgimento del processo In parziale accoglimento delle più estese richieste dell'interessata il Tribunale di Milano accertava il diritto della signora D.S.V., dipendente della Regione Lombardia, di essere adibita a mansioni equivalenti nell'ambito della classificazione professionale raggiunta secondo il CCNL vigente, e condannava la Regione a risarcirle il danno da dequalificazione dal gennaio 2000.

Con sentenza n. 490, in data 3 - 22 giugno 2004, la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello della Regione Lombardia e confermava la sentenza di primo grado.

La sentenza riteneva che effettivamente si fosse verificato il demansionamento lamentato dalla ricorrente, e che il criterio utilizzato dal Tribunale per la quantificazione del danno subito dalla lavoratrice (fissandolo in un terzo della retribuzione mensile) fosse congruo.

Avverso la pronunzia d'appello, che non risulta notificata, la Regione Lombardia ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di impugnazione. Il 17 giugno 2005 il difensore della Regione chiedeva la notifica dell'atto, ma il tentativo, effettuato il giorno stesso presso il difensore domiciliatario Avv. Ciro Di V. nel domicilio eletto, non sortiva esito positivo perchè l'Ufficiale Giudiziario attestava di non avere potuto effettuare la notificazione perchè non aveva "rinvenuto il nome del destinatario sui citofoni nè sulle cassette postali".

Successivamente la notificazione veniva regolarmente effettuata presso lo studio del medesimo legale (in una diversa sede professionale) il 6 luglio 2005. Resiste l'intimata D.S.V. con controricorso notificato, in termine, il 29 luglio 2005. La ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione la Regione Lombardia denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..

Parte dal fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto inesistenti il diritto alla qualifica di quadro ed il mobbing lamentato dalla ricorrente, e che, nonostante questo, avesse accolto la domanda anziché rigettare il ricorso. Né la Corte d'Appello aveva tenuto conto delle contestazioni mosse dalla Regione in ordine alla violazione dell'art. 112 c.p.c., senza considerare che il giudice aveva pronunziato su di una domanda diversa da quella proposta, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Invece aveva richiamato le note conclusive autorizzate dal giudice di primo grado, ma questa ultime comportavano una emendatio libelli, su cui, del resto, la Regione non aveva mai accettato il contraddittorio su questa diversa domanda di risarcimento dei danni alla professionalità per inattività - inoperosità che era stata accertata in primo grado e confermata in appello.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia l'omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.. Lamenta, in particolare, che la Corte d'Appello non abbia considerato le censure contenute nell'atto di appello riguardo all'attività svolta dalla signora D.S., e sostiene che l'inattività di questa ultima era dipesa unicamente dalla sua volontà, e che la sentenza non aveva dato spazio alla risultanze istruttorie su questo punto. Critica, inoltre, la tesi, che sarebbe contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il datore di lavoro, tollerando la condotta inadempiente dei propri dipendenti, avrebbe determinato un inadempimento contrattuale fonte di risarcimento, e sostiene che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il datore di lavoro, pur tollerando la condotta inadempiente dei propri dipendenti, non risponde del danno professionale eventualmente preteso da essi. In ogni caso il comportamento dell'appellata aveva determinato il concorso colposo nella causazione del danno, tale da escluderne, o comunque limitarne, la risarcibilità. Il risarcimento del danno, d'altra parte, presupponeva la prova dell'effettiva esistenza di un danno risarcibile. Il lavoratore che pretendeva di essere rimasto danneggiato dalla riduzione o dallo svuotamento del contenuto professionale della propria attività, era tenuto a provare la sussistenza del danno.

3. Nel controricorso la resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepisce, in secondo luogo, che la Regione espone in ricorso motivi estranei al giudizio di appello nel corso del quale aveva eccepito soltanto l'inesistenza del demansionamento. Resiste, infine, nel merito.

4. Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di tardività.

L'eccezione è infondata. Per effetto del principio generale desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, la notificazione si perfeziona per il notificante con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario qualunque sia la modalità di trasmissione utilizzata (Cass. civ. S.U., 26 luglio 2004, n. 13970; nello stesso senso, 9 luglio 2004, n. 12782; 13 aprile 2004, n. 7018; 23 marzo 2005, n. 6316). D'altra parte, quella tentata in data 17 giugno 2005 presso il domicilio eletto dall'Avv. Ciro Di V. , e non pervenuta a buon fine, non è, in realtà, una notificazione inesistente, ma una notificazione nulla, che poteva essere sanata con effetto ex tunc dalla costituzione della parte intimata, anche se effettuata al solo fine di eccepire la tardività (in questo senso, Cass. civ., 15 maggio 2002, n. 7062; 11 giugno 2004, n. 11140), o da una valida rinnovazione della notificazione stessa. Trattandosi di una notifica nulla e non inesistente, ne avrebbe dovuto essere ordinata la rinnovazione d parte del giudice ex art. 291 c.p.c., se la parte ricorrente non avesse provveduto ella stessa a rinnovare la notificazione.

5. Nel merito l'impugnazione non è fondata. E' infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione. La Regione lamenta la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, perchè il giudice di primo grado, e quello di appello confermando la pronunzia di primo grado, avevano accolto una domanda di danno da demansionamento che non sarebbe stata mai proposta, perchè la signora D.S. aveva allegata l'esistenza di un insieme di atti persecutori, il cosiddetto mobbing (che peraltro non aveva trovato conferma dalle risultanze processuali) e rivendicato il riconoscimento della qualifica di quadro. Dato che è stata lamentata la violazione dell'art. 112 c.p.c., cioè, in realtà, una nullità della sentenza, la Corte può, e deve, procedere al riscontro diretto degli atti al fine di verificare l'esistenza della violazione.

Questo esame dimostra l'inesattezza dell'allegazione della parte ricorrente secondo cui la signora D.S. non avrebbe lamentato il demansionamento e richiesto il risarcimento del danno relativo: nel ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla dipendente si legge, al paragrafo 6, che "la Sig.ra D.S.E. lamenta un danno professionale da demansionamento, una forma di danno da "mobbing", nonchè una forma di danno alla vita di relazione." Il paragrado prosegue poi sostenendo l'illegittimità di questo danno ed indicandone l'entità. Deve essere escluso, perciò, che la domanda non fosse stata proposta in primo grado, mentre in secondo grado la lavoratrice, vincitrice su questo punto in primo grado (e perciò non tenuta ad impugnare su di esso), ha resistito all'impugnazione avversaria ed ha chiesto la reiezione dell'appello avversario.

6. Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile perchè consiste, in realtà, nella riproposizione di questioni di merito, relative alla ricostruzione delle circostanze di fatto ed alla valutazione delle risultanze istruttorie. In realtà, la ricorrente contrappone inammissibilmente la propria ricostruzione e la propria valutazione dei fatti a quelle del giudice del merito.

7. Il ricorso perciò è infondato, e deve essere rigettato. Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza a carico della ricorrente.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 12,00 oltre ad Euro 2.000,000 (duemila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008