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9.Contributo unificato - Processo del lavoro in cassazione

9.Contributo unificato - Processo del lavoro in cassazione

Contributo unificato - Processo del lavoro in cassazione - Fino alla fine dell'anno in corso (31-12-2010), non è dovuto il contributo unificato per il processo del lavoro in Cassazione (Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 - G. U. n. 48 del 27/02/2010 - S. O. n. 39)

Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 pubblicata sulla G. U. n. 48 del 27/02/2010 - S. O. n. 39, all'art. 1, comma 23 quinquiesdecies, ha stabilito che "fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione" e pertanto, fino alla fine dell'anno in corso, per i suddetti procedimenti non è dovuto il contributo unificato.

la normativa:

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30dicembre2009 , n. 194 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».(GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39)

omissis

23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia.