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periodi di riduzione dell'orario di servizio per allattamento in qualità di lavoratore padre

15 Ottobre 2008 - Lavoro - periodi di riduzione dell'orario di servizio per allattamento in qualità di lavoratore padre - I periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza 9 settembre 2008, n. 4293)

Lavoro - periodi di riduzione dell'orario di servizio per allattamento in qualità di lavoratore padre - I periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza 9 settembre 2008, n. 4293)

Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza 9 settembre 2008, n. 4293

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana L. Salvatore domandava l'annullamento del provvedimento della Questura di Arezzo del 14 agosto 2000 e del parere della Direzione Centrale del Personale, Servizio Ordinamento e contenzioso, Divisione, nonché l'accertamento del diritto a vedersi concedere i periodi di riposo giornalieri richiesti con relativo trattamento economico, sino al compimento di un anno di vita delle proprie figlie.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Interno e la Questura di Arezzo.

Con sentenza n. 2737 del 25 novembre 2002 il TAR accoglieva il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata dal Ministero dell'Interno, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L. Salvatore, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Montevarchi, aveva chiesto più volte al Questore della Provincia di Arezzo di poter fruire dei periodi di riduzione dell'orario di servizio per allattamento in qualità di lavoratore padre, ai sensi della legge 8 marzo 2000 n. 53, fino al compimento del 1° anno di vita delle proprie due figlie.

Con provvedimento del 14 agosto 2000 la Questura di Arezzo, tenendo conto del parere emesso dalla competente Direzione Centrale del Personale, aveva rigettato le richieste avanzate dal L. Secondo tale parere è consentita la sostituzione nella fruizione dei permessi al padre solo qualora la madre sia lavoratrice autonoma e non anche nel caso che la madre sia casalinga.

L'interessato ha impugnato tale atto di diniego, deducendo, con un unico, articolato motivo, violazione dell'art. 10, 6° comma, l. n. 1204/1971 introdotto con l'art. 3 l. 53/2000; violazione per errata interpretazione dell'art. 6-ter l. 903/1977 introdotto con l'art. 13 l. 53/2000; violazione dei principi desumibili dall'art. 31 Cost. In via subordinata, questione di costituzionalità dell'art. 10 l. 1204/1971 e dell'art. 6-ter l. 903/1977 per contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost.

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile l'art. 10, 6° comma, l. n. 1204/1971 (introdotto dall'art. 3, comma 3, l. 59/2000, secondo cui "In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ora aggiuntive rispetto a quelli previsti dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzati anche dal padre"), in forza di un'interpretazione estensiva della norma che limita detto beneficio ai casi in cui la moglie non sia lavoratrice dipendente.

Appella l'Amministrazione sostenendo l'erroneità dell'equiparazione della casalinga alla lavoratrice autonoma.

2. L'appello è infondato.

L'art. 6-ter l. 903/1977 (introdotto dalla l. 59/2000) stabilisce che: "I periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".

Premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi spettatigli o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l'espressione l'ultima fattispecie possa dirsi comprensiva della "lavoratrice" casalinga.

Posto, infatti, che la nozione di lavoratore assume diversi significati nell'ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche, è a quest'ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 Cost.

In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (sul punto un'interessante ricostruzione è fornita da Cass. 20324/2005, al fine di risolvere il problema della risarcibilità del danno da perdita della relativa capacità di lavoro), non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.

3. L'appello deve essere respinto. La natura della controversia, legata a una questione interpretativa, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.