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lavoro - lavoro subordinato - retribuzione - cassa integrazione guadagni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25952 del 29/11/2005

Scelta dei lavoratori da porre in CIG - Rotazione ex art. 1, comma 7, legge n.223 del 1991 - Fonte dell'obbligo - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25952 del 29/11/2005

In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, la rotazione a norma dell'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, forma oggetto dell'esame congiunto ex art. 5 legge n.164 del 1975. Pertanto, se l'esame congiunto sfocia in un accordo, questo è la fonte dell'obbligo di rotazione, se non vi è accordo, scattano le procedure ministeriali di cui al medesimo art.1, comma 8, della citata legge n.223. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento all'accordo stipulato il 24 marzo 1993 tra le OO.SS. e varie società del gruppo Finmeccanica, con previsione di un sistema di rotazione dei lavoratori comprensivo di rientri lavorativi in azienda e avvio ai corsi di formazione. I ricorrenti sostenevano che il diritto alla rotazione competesse loro alla stregua del dettato legislativo, indipendentemente dall'interpretazione della clausola contrattuale).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25952 del 29/11/2005