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Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV

23 Novembre 2009 – Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV - "Idoneo" o "non idoneo" al servizio: sono le sole informazioni che possono comparire sui certificati medici legali che attestano l'idoneità al servizio di un lavoratore. (newsletter n.331b del 17 novembre 2009)

Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV - "Idoneo" o "non idoneo" al servizio: sono le sole informazioni che possono comparire sui certificati medici legali che attestano l'idoneità al servizio di un lavoratore. (newsletter n. 331b del 17 novembre 2009)

Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV

"Idoneo" o "non idoneo" al servizio: sono le sole informazioni che possono comparire sui certificati medici legali che attestano l'idoneità al servizio di un lavoratore.

Nessun riferimento a patologie sofferte è consentito e dunque ai dipendenti sieropositivi deve essere assicurata garanzia assoluta di anonimato. Questi principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha ritenuto fondato il reclamo di un dipendente del Ministero della difesa. All'amministrazione è stato vietato far circolare al suo interno informazioni sulla salute del lavoratore, specie quelle relative all'Hiv.

Il dipendente si era rivolto all'Autorità contestando le modalità con cui i suoi dati personali erano circolati all'interno del Ministero. Nome del dipendente e diagnosi, erano infatti presenti nel verbale della visita collegiale trasmesso dalla commissione medica all'Ispettorato di sanità della marina militare. E anche la copia del verbale inviata all'ufficio del personale con la diagnosi "sbarrata e omessa", consentiva, seppur indirettamente, di risalire all'infezione Hiv, essendo l'unica patologia per la quale è prevista la "cancellazione" dai verbali di accertamento medico.

Il Garante, oltre a inibire l'uso dei dati del dipendente, ha ordinato al Ministero di conformare alla normativa sulla riservatezza la circolazione dei dati sanitari al suo interno. D'ora in poi il Ministero dovrà utilizzare un attestato che riporti il solo giudizio medico legale senza diagnosi, anziché il verbale integrale della visita collegiale. Da modificare anche il modello di informativa: i lavoratori dovranno essere chiaramente informati dell'obbligatorietà o meno di fornire dati sulla propria salute e delle relative conseguenze nell'ambito degli accertamenti medico legali ai fini dell'idoneità al servizio.