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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11674 del 01/06/2005

Accertamento da parte del giudice del merito della gravità dei fatti addebitati al dipendente - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Dirigente di banca - Valutazione della sussistenza della lesione del rapporto fiduciario - Criteri - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giusta causa, spetta al giudice del merito - e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi - l'accertamento che i fatti addebitati siano di gravità tale da integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2119 cod. civ., fermo restando che nell'ipotesi di dipendente di un istituto di credito l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, rilevando la lesione dell'affidamento che, non solo il datore di lavoro, ma anche il pubblico, ripongono nella lealtà e correttezza dei funzionari. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che - con riferimento a diverse operazioni di gestione del credito compiute dal dirigente di una banca in liquidazione senza l'autorizzazione del commissario - aveva ritenuto ciascuno dei fatti addebitati idonei, anche singolarmente, a ledere l'essenziale elemento fiduciario del rapporto).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11674 del 01/06/2005