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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 310 del 11/01/2007

Lavoro subordinato - Previdenza (assicurazioni sociali) - Cassa integrazione guadagni - Posizioni giuridiche - Fase anteriore all'emanazione del provvedimento ammissivo - Interessi legittimi - Fase successiva - Diritti soggettivi - Sussistenza - Atti di ritiro del provvedimento - Degradazione dei diritti soggettivi a interessi legittimi - Configurabilità.

In materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 310 del 11/01/2007