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Lavoro - Rapporto di lavoro subordinato - indennità di fine rapporto

Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Presupposto - Non assoggettabilità del datore a fallimento - Interpretazione estensiva - Impossibilità di accertare il credito in sede fallimentare - Equivalenza - Esperibilità di procedura esecutiva risultata infruttuosa - Sufficienza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012

 

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012

 

Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su esteso, ha ammesso l'azione verso il Fondo con riferimento all'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per l'assoluta insufficienza dell'attivo ed il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, ex art. 98 legge fall., avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo).