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lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libretto di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016

certificato di lavoro – Annotazioni e dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro - Prova piena della durata e del contenuto del rapporto di lavoro - Esclusione - Indice presuntivo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro, aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare la durata e il contenuto del rapporto di lavoro pur potendo, in concorso con altri idonei elementi, costituire un valido indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha tratto elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e della sua durata, dalle risultanze del libretto in un'ipotesi in cui era pacifica tra le parti l'esistenza del rapporto).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016