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STAMPA - GIORNALISTA - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10711 del 04/05/2010

Lavoro giornalistico - Art. 19 del c.c.n.l. dirigenti e direttori dei giornali - Interpretazione - Trattamento economico del direttore dimissionario in caso di cessione o trasformazione dell'azienda o passaggio di proprietà della maggioranza del capitale - Fusione per incorporazione della società giornalistica - Applicazione - Fondamento.

In tema di lavoro giornalistico, è conforme al criterio letterale ed al criterio teleologico di cui all'art. 1362 cod. civ., che impongono la ricostruzione del senso comune delle parole secondo la loro connessione e la ricerca della comune intenzione delle parti in relazione allo scopo perseguito (nella specie, la tutela dell'autonomia professionale), l'interpretazione dell'art. 19 del c.c.n.l. dirigenti e direttori dei giornali, secondo cui, il trattamento peculiare, con diritto all'indennità di preavviso, previsto a favore del direttore dimissionario in caso di cessione o trasformazione in qualsiasi forma dell'azienda o di passaggio di proprietà della maggioranza del capitale, trova applicazione anche in caso di fusione per incorporazione della società giornalistica, rappresentando questa una "trasformazione in qualsiasi forma dell'azienda", senza che il verificarsi del passaggio di proprietà della maggioranza del capitale costituisca una preclusione all'applicazione del trattamento di favore previsto per la cessione o trasformazione dell'azienda, trattandosi di due distinte ipotesi contemplate dalla citata disposizione contrattuale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10711 del 04/05/2010