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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6845 del 22/03/2010

Licenziamento ingiurioso - Contenuto - Forme o modalità offensive del recesso datoriale - Onere della prova - A carico del lavoratore.

Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, dà luogo al risarcimento del danno, non si identifica con la mancanza di giustificatezza dello stesso, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso del datore di lavoro, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6845 del 22/03/2010