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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - soggettivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5548 del 08/03/2010

Condotta colposa del lavoratore - Idoneità a ledere il rapporto fiduciario - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, anche una condotta colposa del di, benché non indicativa di un'aperta ribellione alla disciplina dell'impresa, può rivelare una violazione dei doveri di cautela e di attenzione idonea a ledere il rapporto fiduciario, soprattutto qualora il datore di lavoro abbia affidato al lavoratore l'uso e la custodia di beni patrimoniali di rilevante valore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sorretto da giustificato motivo soggettivo il licenziamento di un autista addetto ai trasporti eccezionali che, nel condurre un autoarticolato della società di cui era di, si era distratto dalla guida e, non avvedendosi di un blocco del traffico, non era riuscito a conservare il controllo del veicolo ed era finito fuori strada, nel tentativo di effettuare una manovra di emergenza).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5548 del 08/03/2010