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Lavoro - Contratto collettivo - Interpretazione

Art. 46, comma 5, all. 7 del c.c.n.l. dei ferrovieri del 1 gennaio 1990 - Indennità di chiamata - Funzione - Maggiorazione per lavoro straordinario - Differenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 810 del 15/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 810 del 15/01/2013

 

In tema di lavoro dei ferrovieri, è correttamente motivata la sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 46, comma 5, all. 7 del ccnl di categoria del 1° gennaio 1990, di disciplina dell'indennità di chiamata, ha ritenuto che la funzione degli istituti della reperibilità e della disponibilità sia quella di rendere possibile interventi di carattere eccezionale od occasionale, comunque al di fuori di ciò che era ordinariamente prevedibile, e che la ragione della previsione dell'indennità di chiamata risieda nel fatto che le parti collettive hanno voluto introdurla a compenso di qualcosa di più di ciò che veniva già retribuito con la maggiorazione per lavoro straordinario.