Skip to main content

Rapporto di lavoro subordinato - Lavoroop straordinario - Notturno festivo e nel periodo feriale

Compenso per lavoro notturno secondo turni avvicendati - Computabilità ai fini della retribuzione spettante per la tredicesima mensilità - Principio generale ed inderogabile di omnicomprensività - Insussistenza - Riferimento alla retribuzione globale di fatto nell'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070 - Derogabilità dalla contrattazione collettiva - Portata - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 813 del 15/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 813 del 15/01/2013

 

In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività e, pertanto, nella quantificazione degli istituti indiretti il compenso per lavoro notturno o straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme di legge o di contratto collettivo; tale disciplina collettiva, stabilendo un trattamento di maggior favore, può derogare, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, anche al criterio di computo della tredicesima mensilità dettato - richiamando la "retribuzione globale di fatto" - dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070, escludendo la computabilità dei compensi aggiuntivi nella tredicesima e prevedendo l'attribuzione di benefici diversi a favore del lavoratore.

 

(In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del lavoratore al computo nella tredicesima mensilità del compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata, in considerazione della idoneità derogatoria all'accordo confederale della previsione -contenuta nei contratti collettivi applicabili al rapporto- relativa alla corresponsione di una quattordicesima mensilità, essendo questa appartenente allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive).