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Costituzione del rapporto di lavoro subordinato - Assunzione

Divito di intermediazione e interposizione - Appalto di mano d'opera - Illegittimità del contratto di fornitura - Conseguenze - Illegittimità del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo - Instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione - Conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1148 del 17/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1148 del 17/01/2013

 

In tema di lavoro interinale, la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

 

Ne consegue che l'illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l'instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal d.lgs. 368 del 2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l'utilizzatore ed il lavoratore.