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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - decadenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19405 del 23/09/2011

Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Deduzione - Termine.

A norma dell'art. 2969 cod. civ., la decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19405 del 23/09/2011