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Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19405 del 23/09/2011

Procedura concorsuale - Impossibilità di continuazione dell'attività aziendale - Licenziamento collettivo - Procedura ex legge n. 223 del 1991 - Obbligatorietà - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla legge n. 223 del 1991 ha portata generale ed è obbligatoria anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale, e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti, dovendosi ritenere che tale situazione determini uno stato di quiescenza, suscettibile di positiva evoluzione su iniziativa del curatore o del tribunale fallimentare, ma non l'estinzione dell'azienda e dei rapporti di lavoro. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso ha evidenziato che, cessata l'attività già per effetto di occupazione dei locali da parte delle maestranze, nel corso della procedura fallimentare era stato stipulato un contratto di affitto d'azienda con obbligo per l'affittuario di continuare l'originaria attività e, in seguito ad accordo sindacale, di riassorbire tutti i dipendenti della società fallità).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.19405 del 23/09/2011