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Lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7751 del 17/05/2012

Silenzio o reticenza - Causa di annullamento del contratto - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Nel contratto di lavoro, il semplice silenzio serbato da una delle parti, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non integrano - salvo che l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus"- gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., e non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto, tanto più ove il silenzio non riguardi elementi costitutivi del rapporto o qualità essenziali del lavoratore, ma circostanze non essenziali, che la parte non è tenuta a dichiarare in sede di trattative. (Fattispecie relativa alla richiesta di una Provincia di annullamento del conferimento dell'incarico di direttore generale in relazione alla circostanza che il nominato non aveva riferito di rilievi contabili mossigli in relazione a precedente incarico con altra Provincia).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7751 del 17/05/2012