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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20968 del 17/10/2016

Pubblico impiego contrattualizzato - Procedura arbitrale in tema di sanzioni disciplinari - Impugnabilità del lodo in sede giudiziaria - Violazione del diritto di difesa ex art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Deducibilità - Fattispecie.

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'arbitrato previsto in materia di sanzioni disciplinari dall'art. 59 bis del d.lgs. n. 29 del 1993, introdotto dall'art. 28 del d.lgs. n. 80 del 1998 (corrispondente all'art. 56 del d.lgs. n. 165 del 2001, poi abrogato dall'art. 72 del d.lgs. n. 150 del 2009, con decorrenza dal 15 novembre 2009), ha natura irrituale ed il conseguente lodo è impugnabile in sede giudiziale, ex art. 412 quater c.p.c., oltre che per errori di fatto degli arbitri, anche per inosservanza di disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi, ivi compresa la violazione del fondamentale diritto di difesa alla cui tutela è volto anche l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, era stata denunciata la mancata individuazione da parte dell'Amministrazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con le relative conseguenze in termini di violazione del principio del giusto procedimento e del buon andamento dell'Amministrazione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20968 del 17/10/2016