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Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18712 del 23/09/2016

Impiego pubblico contrattualizzato - Svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali - Diritto del lavoratore al corrispondente trattamento economico - Onere di allegazione e prova del dipendente - Contenuto - Atto di preposizione irregolare - Irrilevanza.

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario fa sorgere il diritto al corrispondente trattamento economico a condizione che il lavoratore assolva all'onere di allegazione e prova circa la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché in ordine alle responsabilità attribuite, restando irrilevante, a tal fine, la presenza di un atto formale di preposizione privo dei requisiti di regolarità.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18712 del 23/09/2016