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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18411 del 20/09/2016

Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Inerzia del datore di lavoro nel protrarsi dell'assenza - Rinuncia tacita al recesso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro può recedere non appena terminato il periodo suddetto, e quindi anche prima del rientro del prestatore, ma ha, altresì, la facoltà di attendere la ripresa del servizio per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell'assetto organizzativo, se del caso mutato, dell'azienda. Ne deriva che solo a decorrere dal rientro del lavoratore, l'eventuale prolungata inerzia datoriale può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al licenziamento e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente, e che, in mancanza di detto rientro, non può prospettarsi alcun ritardo nell'intimazione del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato dopo circa un anno dal superamento del periodo massimo di comporto, perdurando in detto lasso di tempo l'assenza del lavoratore, che aveva sollecitato un'ulteriore verifica medico legale).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18411 del 20/09/2016