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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14106 del 11/07/2016

Pubblico impiego privatizzato - Procedimento disciplinare - Esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore incolpato - Invio di memoria scritta - Sufficienza - Conseguenze - Fattispecie.

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato non è illegittimo ex art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile "ratione temporis", qualora il lavoratore incolpato, sebbene non convocato dal datore di lavoro (nella specie, il Comune) al fine di esporre le proprie difese, abbia comunque, in un congruo termine decorrente dalla conoscenza dell'addebito (nella specie, dieci giorni), esercitato il proprio diritto di difesa mediante l'invio di memoria scritta, dovendosi ritenere che la suddetta norma preveda la difesa scritta quale forma alternativa rispetto all'audizione personale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14106 del 11/07/2016