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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20051 del 06/10/2016

Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Rischio specifico della lavorazione - Obblighi di informazione e controllo del datore di lavoro - Contenuto.

In materia di obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. gravano sul datore di lavoro specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche (quali, nella specie, di "svuotare la carriola con il badile, per renderla più leggera" o di "non sollevarla quando completamente piena" rispetto ad un danno verificatosi a causa del sollevamento manuale del carico), in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulta adottata dal datore di lavoro ma l'individuazione dei suoi contenuti è inammissibilmente demandata al lavoratore; né l'obbligo di controllo può ritenersi esaurito nell'accertamento della prassi seguita in azienda, esigendosi, viceversa, una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20051 del 06/10/2016