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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19928 del 05/10/2016

Richiesta di avviamento del lavoratore disabile - Facoltà di indicazione della qualifica - Fondamento - Rifiuto di assunzione - Condizioni e limiti.

La "ratio" dell'art. 9 della l. n. 68 del 1999 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di cd. avviamento mirato - va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento formale ad una specifica qualifica nell'atto di avviamento, la indicazione delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale che sia utile all'impresa, e, nello stesso tempo, che l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio, da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa l. n. 68 del 1999.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19928 del 05/10/2016