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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - impianti audiovisivi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22662 del 08/11/2016

Apparecchiature di controllo per la tutela del patrimonio aziendale - Disciplina ex art. 4, comma 2, st.lav. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di controllo del lavoratore, non è soggetta alla disciplina dell'art. 4, comma 2, st.lav., l'installazione di impianti ed apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e riservatezza dei lavoratori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di una lavoratrice la cui condotta era stata accertata dal filmato di una telecamera posta a presidio della cassaforte aziendale).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22662 del 08/11/2016