Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - Contratto di formazione e lavoro - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.

Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Computo dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro - Previsione nella contrattazione collettiva - Configurabilità - Fattispecie.

La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv., con modif., dalla l. n. 863 del 1984, secondo la quale, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, avendo riconosciuto l'anzianità sin dalla stipulazione del contratto di formazione, aveva attribuito al lavoratore il beneficio dell'agevolazione tariffaria sul consumo di energia elettrica previsto nel CCNL per i dipendenti dell'Enel, eliminato successivamente dalla contrattazione collettiva per i nuovi assunti).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8590 del 03/04/2017