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Stampa - giornalista - rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10158 del 21/04/2017

Attività giornalistica di redattore ordinario - Assenza di iscrizione all'albo - Conseguenze - Diritto alla giusta retribuzione - Sussistenza - Fattispecie.

Per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative; ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto ad un soggetto che aveva svolto le mansioni di redattore ordinario anche la cd. indennità redazionale, di cui al c.c.n.l. Giornalisti).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10158 del 21/04/2017