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lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato

Apponibilità del termine al rapporto di lavoro del dirigente d'azienda - Condizioni - Limiti - Applicabilità della disciplina limitativa della proroga - - Conversione - Esclusione.


In materia di rapporto di lavoro dei dirigenti d'azienda, nel regime (applicabile "ratione temporis") degli artt. 2 e 4 della legge 18 aprile 1962, n.230 (poi abrogata dall'art.11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368), il contratto a termine non costituisce, , limitatamente a detta categoria di prestatori di lavoro, deroga al principio generale della normale durata a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato e, conseguentemente, la prosecuzione del rapporto a tempo determinato del dirigente d'azienda oltre il termine originario (o legittimamente prorogato) non dà luogo alla conversione in un contratto a tempo indeterminato.


Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22965 del 09/10/2013