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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15972 del 27/0

Comporto - Superamento del periodo di comporto - Assenze per malattia di origine professionale - Computo - Esclusione - Condizioni.

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15972 del 27/06/2017