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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - immunita' - sindacati (postcorporativi) - rappresentanza - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13978 del 06/06/20

Assemblea sindacale ex art. 20 della l. n. 300 del 1970 - Convocazione - Diritto spettante alle rappresentanze sindacali unitarie come organo collegiale ed anche alle sue singole componenti - Fondamento – Limiti.

L'autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali, assegnando ad essi prerogative sindacali non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con l'unico limite, di cui all'art. 17 della l. n. 300 del 1970, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata, che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro. Ne consegue che il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (istitutivo delle r.s.u. ed applicabile "ratione temporis"), deve essere interpretato nel senso che il diritto d'indire assemblee, di cui all'art. 20 della l. n. 300 del 1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u. stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13978 del 06/06/2017