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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13809 del 31/05/2017

Collegamento economico-funzionale tra imprese - Estensione degli obblighi nei confronti del datore di lavoro ad altre società del gruppo - Esclusione - Centro unico di imputazione - Differenze - Conseguenze sull'obbligo di "repechage" - Fattispecie.

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche alle altre, a meno che tale collegamento non configuri un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, in ragione dell’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto illegittimo un licenziamento intimato in violazione dell’obbligo di "repechage", avendo la datrice di lavoro dedotto di aver adempiuto il suddetto obbligo mediante offerta di ricollocazione del lavoratore presso società estranee alla titolarità del rapporto di lavoro, in quanto legate da un mero vincolo funzionale, benché appartenenti al medesimo gruppo).

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13809 del 31/05/2017