Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - orario di lavoro - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22925 del 29/09/2017

Part-time verticale - Permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 - Riproporzionamento - Criteri - Fondamento.

In tema di lavoro a tempo parziale verticale, nel regime di cui al d.lgs. n. 61 del 2000, nel bilanciamento fra il diritto del lavoratore all'integrale fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, fondato sulla finalità socio-assistenziale dell'istituto e sul rilievo costituzionale degli interessi protetti, e quello del datore di lavoro a non vedere irragionevolmente sacrificate le sue contrapposte esigenze, il criterio per l'applicabilità del riproporzionamento ex art. 4, lett. b), del d.lgs. cit. va rinvenuto nella modalità di articolazione dell'orario lavorativo, sicché la fruizione dei permessi va integralmente riconosciuta solo nel caso di prestazione resa su base settimanale per un numero di ore superiore al cinquanta per cento di quello ordinario.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22925 del 29/09/2017