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lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 753 del 15/01/2018

Clausola di contingentamento ex art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Computo dei lavoratori - Rapporti part-time - Criterio del cd. "full time equivalent" ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nel prevedere che il numero dei lavoratori assunti a termine dalle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste non può superare il limite percentuale del quindici per cento dell'organico aziendale, si riferisce al numero complessivo dei lavoratori assunti, in base ad un criterio quantitativo “per teste”, dovendosi escludere il computo dei contratti a tempo determinato “part-time” fino alla concorrenza dell'orario pieno, ossia secondo il criterio cd. "full time equivalent", previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 al fine di facilitare il calcolo dell’organico in sede di recepimento della direttiva 1997/81/CE e in vista della prevedibile estensione del lavoro a tempo parziale, ma non anche ai fini della disciplina dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, che ha una specifica “ratio”, riconducibile alla finalità antiabusiva della direttiva 1999/70/CE.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 753 del 15/01/2018