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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2151

Progressione di carriera - Automatismo convenzionale - Adibizione alle mansioni precedenti - Demansionamento - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.

L'assegnazione di compiti rientranti nel precedente livello di inquadramento ad un lavoratore il quale, per effetto di automatismi previsti dalla contrattazione collettiva, abbia conseguito una progressione economica di carriera che consenta di utilizzare il lavoratore promosso, anche in via promiscua, nelle mansioni corrispondenti alla qualifica o al grado originari, non costituisce esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro e non dà luogo pertanto a demansionamento, avendo detta progressione il limitato fine di riconoscere al lavoratore un più favorevole trattamento economico.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ravvisato una dequalificazione professionale nei confronti di un dipendente bancario, le cui mansioni erano rimaste invariate dopo il riconoscimento di un superiore livello d'inquadramento in virtù di un automatismo convenzionale, in quanto il c.c.n.l. di settore contemplava la possibilità di assegnare il lavoratore promosso anche alle mansioni precedenti).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21515 del 31/08/2018