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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - immunità - sindacati (postcorporativi) - attività sindacale (conciliazione delle parti) - costituzione delle rappresen

Associazioni sindacali operanti in provincia di Bolzano e non sottoscrittrici di accordi - Fruizione di permessi sindacali - Diniego - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

Le associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina della provincia di Bolzano, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 58 del 1978, ancorchè non firmatarie di accordi collettivi applicati nella unità produttiva, fruiscono, in virtù della norma estensiva di cui all'art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, dei medesimi diritti e prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; ne consegue l'illegittimità del diniego opposto alla fruizione dei permessi sindacali ad esse spettanti secondo la disciplina sostanziale e processuale dettata dallo Statuto dei lavoratori.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato antisindacale il mancato riconoscimento da parte della società datrice dei permessi sindacali retribuiti nel monte ore previsto dalla contrattazione collettiva in vigore ed, altresì, il rifiuto di aprire un tavolo di trattative per pervenire ad una determinazione concordata di tale monte ore).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21373 del 29/08/2018