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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 211

Licenziamento per superamento periodo di comporto - C.C.N.L. comparto autonomie locali del 6 luglio 1996 - Concessione di un ulteriore periodo di assenza - Presupposti - Onere datoriale di accertamento - Sussistenza.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l'art. 21, commi 2 e 3, del C.C.N.L. comparto autonomie locali del 6 luglio 1995 stabilisce che, superato il periodo di comporto di diciotto mesi previsto dal comma 1 della stessa norma, al lavoratore che ne faccia richiesta, può essere concesso di assentarsi per ulteriori diciotto mesi nei casi di particolare gravità, che il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare avviando il prescritto procedimento di accertamento sanitario.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21192 del 27/08/2018