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Licenziamento individuale - impugnazione

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - proposizione da terzo sprovvisto di procura - ammissibilità - condizioni - successiva ratifica del lavoratore - forma scritta - prova testimoniale - limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23603 del 28/09/2018

>>> In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore (oltre che dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza "ex lege"), da un suo rappresentante munito di specifica procura scritta o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale, sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo, sempre che la ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare; ne consegue l'inammissibilità della prova testimoniale in ordine all'esistenza dell'atto, ai sensi dell'art. 2725, comma 2, c.c., se non nel caso in cui il documento sia andato perduto senza colpa.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23603 del 28/09/2018