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Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Cass.12753/2019

Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Sufficienza - Esclusione - Delega delle funzioni di prevenzione e protezione - Venir meno della responsabilità del datore di lavoro - Esclusione - Fattispecie.

In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 e dell'allegato VI a tale decreto non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro, né la responsabilità del datore viene meno per il fatto che le funzioni di prevenzione e protezione siano state delegate ad un soggetto diverso.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria del lavoratore infortunato sulla base del fatto che era stata dimostrata la consegna dei dispostivi di protezione ai dipendenti e che nessuna omissione di controllo potesse essere imputata al datore di lavoro, per avere quest'ultimo delegato tale attività ad un preposto).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12753 del 14/05/2019 (Rv. 653901 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro

Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova