Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29626 del 14/11/2019 (Rv. 655715 - 01)

Scelte imprenditoriali comportanti processi di riconversione o ristrutturazione aziendali - Adibizione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori, con immutato il livello retributivo - Contrasto con l'art. 2103 c.c. - Insussistenza.

L'art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretato alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l'altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile.

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29626 del 14/11/2019 (Rv. 655715 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103