Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - lavoro a cottimo - prestazione - orario di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31957 del 06/12/2019 (Rv. 656005 - 01)

Rapporti di lavoro a tempo pieno - Diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio - Parametro previsto per il part¬time dal d.lgs. n. 81 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di articolazione dell'orario di lavoro, la disciplina prevista per il lavoro part-time dall'art. 6, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2015 non può trovare applicazione nei rapporti di lavoro a tempo pieno, né può essere utilizzata come parametro della programmazione della prestazione lavorativa a garanzia del diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio. (In applicazione del principio, la S. C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto ad alcuni lavoratori a tempo pieno il risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla comunicazione, da parte della datrice di lavoro, dei turni di servizio con un preavviso inferiore alle 48 ore).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31957 del 06/12/2019 (Rv. 656005 - 01)