Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1886 del 28/01/2020 (Rv. 656656 - 01)

Insolvenza del datore di lavoro - Dichiarazione di fallimento - Diritto del lavoratore al t.f.r. nei confronti del Fondo di garanzia - Mancato esame della domanda di insinuazione tardiva per chiusura del fallimento - Azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro "in bonis" - Necessità - Ragioni.

Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1886 del 28/01/2020 (Rv. 656656 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_209, Dlgs_14_2019_art_233, Dlgs_14_2019_art_234, Cod_Civ_art_2120

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO