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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11

Mobbing orizzontale -Configurabilità - Presupposti - Condotta dolosa posta in essere da altri dipendenti - Conoscenza da parte del datore di lavoro - Necessità.

Ai fini della configurabilità del "mobbing orizzontale", addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell'attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell'ordinaria attività di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1109 del 20/01/2020 (Rv. 656597 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO