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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 823 del 16/01/2020 (Rv. 656596

Art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 23 del 2015 - Ambito di applicazione "ratione temporis" - Contratti a termine stipulati anteriormente al 7 marzo 2015 - Data della sentenza di conversione - Esclusione - Fondamento - Valutazione dell'epoca di decorrenza della conversione - Necessità.

L'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, si interpreta nel senso che il regime del cd. "contratto a tutele crescenti" si applica ai contratti a tempo determinato stipulati anteriormente al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del suddetto decreto) nelle ipotesi in cui gli effetti della conversione del rapporto - a seguito di novazione ovvero in ragione del tipo di vizio accertato -si producano con decorrenza successiva alla predetta data, mentre risulta irrilevante l'epoca della pronuncia giudiziale di accertamento della nullità dell'apposizione del termine, posto che quest'ultima, avendo efficacia meramente dichiarativa, opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 823 del 16/01/2020 (Rv. 656596 - 01)

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO