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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3819 d

Soppressione del posto di lavoro - Diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio - Ragione inerente all'attività produttiva ed organizzazione del lavoro - Effettività - Sufficienza - Obiettivi aziendali - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore per soppressione del posto determinata da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il riscontro di effettività deve concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell'organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, essendo irrilevante l'obiettivo perseguito dall'imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l'obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, con riferimento al licenziamento intimato ad un lavoratore per effetto di una redistribuzione delle mansioni, aveva ritenuto che andasse provata non la effettività della riorganizzazione, bensì l'andamento economico negativo - dedotto dal datore a fondamento della predetta riorganizzazione soltanto in sede di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione - che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell'organizzazione del lavoro).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020 (Rv. 656925 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2967

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

ESTINZIONE DEL RAPPORTO