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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - comandi e distacchi - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6289 del 05/03/2

Procedure di mobilità - Mutamento delle mansioni - Legittimità - Condizioni - Applicabilità al distacco del lavoratore presso terzi a seguito di mobilità ex art. 8, comma 3, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. in l. n. 236 del 1993.

Nel corso delle procedure di mobilità, ex art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991, gli accordi sindacali possono prevedere, per garantire il reimpiego di almeno una parte dei lavoratori, che il datore assegni loro, in deroga all'art. 2103 c.c., mansioni diverse da quelle svolte, anche inferiori o peggiorative, trattandosi di rimedio volto ad evitare il licenziamento (fermo restando che i lavoratori non sono vincolati alla deroga poiché possono rifiutare la dequalificazione affrontando il rischio del licenziamento); il medesimo principio - derogabilità del divieto di demansionamento in base ad accordi collettivi fondati sull'interesse del lavoratore a non perdere il posto di lavoro - trova applicazione anche nel caso di distacco del personale ove ricorra l'ipotesi specifica disciplinata dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. in l. n. 236 del 1993.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6289 del 05/03/2020 (Rv. 657174 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103