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Provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale – Cass. n. 22266/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - contratto individuale di lavoro - Contratto di solidarietà - Validità - Condizioni - Fattispecie.

 

Il provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale, che costituisce requisito di validità del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv., con modif., dalla l. n. 863 del 1984, presuppone un controllo di congruità circa il rispetto delle finalità indicate dalla legge - consistenti nell’idoneità della contrazione dell'orario di lavoro ad evitare la riduzione del personale -, che non si esaurisce al momento iniziale dell'omologazione del contratto, ma permane durante il suo successivo svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la pretesa contributiva dell'Inps nei confronti di un datore di lavoro il quale, in violazione dei contratti di solidarietà stipulati, aveva incrementato l'orario di lavoro rispetto al limite prefissato, continuando a godere indebitamente dei relativi sgravi contributivi).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22266 del 04/08/2021 (Rv. 662100 - 01)

 

Corte

Cassazione

22266

2021