Skip to main content

Limite quantitativo fissato dalla contrattazione collettiva – Cass. n. 24074/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Contratto di somministrazione a termine - Requisiti di forma - Limite quantitativo fissato dalla contrattazione collettiva - Omessa indicazione - Nullità - Insussistenza - Fondamento.

 

In tema di contratto di somministrazione a termine, l'indicazione del limite quantitativo stabilito dalla contrattazione collettiva di settore non rientra tra i requisiti di forma del contratto la cui inosservanza ne comporta la nullità, atteso che nessuna disposizione prevede che l'indicazione delle percentuali di contingentamento debba essere riportata nel contratto, dovendo essere in esso indicato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 276 del 2003, solo il "numero dei lavoratori da somministrare", dato diverso rispetto alla percentuale di contingentamento, che è, invece, il parametro astratto, alla luce del quale verificare, in concreto, sulla base dei lavoratori somministrati, la legittimità dell'apposizione del termine.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24074 del 07/09/2021 (Rv. 662155 - 01)

 

Corte

Cassazione

24074

2021