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Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettorali od a cariche sindacali provinciali e nazionali – Cass. n. 30495/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - immunita' - sindacati (postcorporativi) - attivita' sindacale (conciliazione delle parti) - aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettorali od a cariche sindacali provinciali e nazionali - Conseguente stabilità del rapporto di lavoro – Necessità - Esclusione - Fattispecie.

 

Il collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 31 della l. n. 300 del 1970, del lavoratore cui siano stati conferiti incarichi sindacali non determina di per sè la stabilità del rapporto di lavoro la quale ricorre quando questo sia soggetto alla disciplina della legge predetta (art. 18) o ad altra analoga che ne preveda la risolubilità per cause determinate ed attribuisca al lavoratore, in caso di violazione della medesima, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro -, atteso che la "ratio" del citato art. 31, interpretato anche in collegamento con l'art. 51 Cost., risiede nella necessità di porre il lavoratore chiamato a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali nella condizione migliore per svolgere l'incarico, senza peraltro porlo in una situazione di privilegio rispetto a quella degli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, avendo lo stesso art. 31 solo l'effetto di escludere che l'accettazione del mandato comporti di per sè la perdita del posto di lavoro. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto manifestamente infondati i denunciati profili di incostituzionalità dell'art. 31 cit., in relazione agli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui non prevede la temporanea inefficacia del licenziamento per il lavoratore chiamato a svolgere le funzioni sindacali, analogamente a quanto accade per le fattispecie di cui agli artt. 2110 e 2111 c.c., ritenute dalla Corte totalmente differenti dal punto di vista sia genetico che funzionale).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30495 del 28/10/2021 (Rv. 662634 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Civ_art_2111

 

Corte

Cassazione

30495

2021