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Divieto di intermediazione e di interposizione – Cass. n. 30602/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Appalto - Decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 "ratione temporis" applicabile - Atto impeditivo - Forma - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Idoneità.

 

In tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30602 del 28/10/2021 (Rv. 662589 - 01)

 

Corte 

Cassazione

30602

2021